L’amministratore di condominio è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete al condomino con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio, nel limite della quota a lui imputabile.
Per beneficiare della detrazione, infine, è necessario che la quota di spesa gravante sul condomino sia stata effettivamente versata da questi al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.