Dal 1.07.2018 i datori di lavoro e i committenti sono obbligati a pagare le retribuzioni e i compensi – inclusi gli acconti – mediante strumenti di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità: la firma della busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi.
Il nuovo obbligo si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quindi anche ai contratti a tempo determinato, ai contratti part time, alle collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro a intermittenza o a chiamata e a tutti i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.
A tal fine, sono considerati strumenti di pagamento tracciabili:
– il bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– gli strumenti di pagamento elettronico;
– il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Pertanto, non è più ammesso il pagamento mediante contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Sono esclusi dal nuovo obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni, quelli di lavoro domestico, come colf, baby sitter e badanti, e i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi occasionali.