La Manovra correttiva ha esteso il raggio d’azione del meccanismo dello split payment a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT (ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
L’ampliamento riguarda anche altri soggetti, non rientranti nel conto consolidato, che però sono considerati ad alta affidabilità fiscale; in particolare, trattasi di:
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del cod. civ., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
Sono esclusi, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti acquirenti in possesso delle caratteristiche per l’applicazione della scissione dei pagamenti, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/